25 giugno 2020

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la modifica al Decreto sul biologico n. 6793 del 18 luglio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.

Per quanto riguarda il piano delle rotazioni, vengono stabilite specifiche condizioni. In caso di colture seminative o orticole, la stessa coltura può essere riutilizzata solo dopo l’avvicendarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese (per un periodo di almeno 6 mesi). I cereali autunno-vernini (frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro ecc.) possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono poi essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese (per un periodo di almeno 6 mesi). 

Fra  le novità previste, c’è quindi l’inserimento del maggese nei piani di rotazione per un periodo non inferiore a 6 mesi e la reintroduzione del sovescio come coltura principale quando si prevede la coltivazione di una leguminosa. Si cita “la coltura da sovescio è considerata coltura principale quando si prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque occorre garantire un periodo minimo di 90 giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva.

Per quanto riguarda la produzione zootecnica, il nuovo decreto permette agli allevatori biologici la possibilità di impiegare, nell’alimentazione dei ruminanti, mangimi contenenti vitamine A, D ed E ottenute con processi di sintesi e identiche alle vitamine derivanti da prodotti agricoli, purché tale necessità sia descritta nel proprio piano di gestione dell’allevamento e supportata da una attestazione rilasciata dal veterinario aziendale.

Infine, viene modificata e semplificata la modalità di etichettatura dei prodotti biologici. Il testo stabilisce: “Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il codice identificativo attribuito dall’Organismo di controllo all’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l’etichettatura“.

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